Descrizione
Ricordiamo a tutti i viticoltori di attenersi alle disposizioni di Regione che riguardano la lotta contro la FLAVESCENZA DORATA.
NOTA BENE: Si raccomanda di sfalciare l'erba prima dei trattamenti come da disposizione regionale e per il bene dei nostri insetti pronubi (insetti che trasportano il polline da un fiore all'altro permettendo l'impollinazione).
Si ringrazia per la gentile ed efficace collaborazione di tutti.
Modalità di preparazione ed esecuzione dei trattamenti obbligatori:
Gli interventi contro lo Scaphoideus titanus devono essere opportunamente preparati ed eseguiti affinchè risultino efficaci. E’ pertanto necessario
PRIMA dell’intervento:
- Riordinare le masse verdi (cimare i germogli ricadenti o a terra e sfoltirli laddove sono troppo fitti e/o pressati dentro i fili di contenimento) per consentire che la soluzione insetticida giunga al meglio all’interno della chioma.
- Sospendere le operazioni di riordino delle masse vegetative e di spollonatura almeno 2-3 giorni prima dell’intervento, per consentire la risalita sulle viti dei giovani di Scaphoideus caduti a terra durante l’esecuzione delle stesse.
- Sfalciare o trinciare il cotico con erbe in fioritura 2-3 giorni prima dell’intervento, eliminarlo o attendere la sua completa essicazione prima di effettuare il trattamento.
- Verificare la taratura e il buon funzionamento dell’attrezzatura di distribuzione in uso.
- Verificare le disposizioni vigenti del Comune di appartenenza, in particolare quelle previste dai Regolamenti di Polizia Rurale e delle Aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili, laddove adottati.
IN PREPARAZIONE E DURANTE l’intervento:
- Rispettare le prescrizioni di etichetta del prodotto da impiegare.
- Correggere a necessità il pH e la durezza dell’acqua di soluzione.
- Non aggiungere fungicidi o altro, in ogni caso evitare miscele di più formulati anche se compatibili.
- Trattare verso sera/notte se possibile, o comunque nelle ore più fresche del giorno, quando si impiegano prodotti foto/termolabili come ad esempio il piretro.
- Bagnare adeguatamente tutti i filari e tutta la vegetazione da ambo i lati, compresi i polloni e i ricacci lungo il fusto se presenti, impiegando volumi di acqua in ogni caso superiori ai 400 lt/ettaro. Si consiglia di verificare la qualità della distribuzione con le apposite cartine idrosensibili.
DECRETO N. 35 DEL 08 MAGGIO 2024
OGGETTO: Misure di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite nella Regione Veneto per l’anno 2024.
NOTE PER LA TRASPARENZA: Il presente atto approva le misure di contenimento della Flavescenza dorata della vite nel territorio regionale per l’anno 2024.
IL DIRETTORE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.
Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 della Commissione del 21 settembre 2022 che stabilisce le misure per il contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma all’interno di determinate aree delimitate.
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed in particolare l’articolo 6, comma 3, lettera g) che assegna ai Servizi Fitosanitari Regionali la competenza della definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione europea.
Visto il Decreto Ministeriale 6 giugno 2023 “Abrogazione del decreto 31 maggio 2000, concernente le misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite” (G.U. 11 agosto 2023, n. 187).
Vista l’Ordinanza del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 n. 4, recante “Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence dorée phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana” (G.U. del 12 agosto 2023, n. 188).
Visto il Documento tecnico ufficiale del Servizio Fitosanitario Nazionale n. 29 del 23 dicembre 2022 “Linee guida per i viticoltori ai fini del contrasto della Flavescenza dorata sul territorio nazionale”.
Visti i propri Decreti Dirigenziali del 26 maggio 2023 n. 47 recante “Misure di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite nella Regione Veneto per l’anno 2023” e del 29 maggio 2023 n. 48 recante “Decreto n. 47 del 26/05/2023 della U.O. Fitosanitario: rettifica ed integrazione per mero errore materiale nel dispositivo”.
Vista la Legge Regionale del 6 dicembre 2017 n. 41, art. 9 comma 4, che modifica ed integra la Legge Regionale del 18 aprile 1994 n.23 recante “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.
Preso atto che i suddetti propri Decreti Dirigenziali contengono disposizioni coerenti con quanto previsto dall’Ordinanza del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 n.4, precedentemente approvata in sede di Comitato Fitosanitario Nazionale nella riunione del 23 maggio 2023.
Preso atto che col proprio Decreto Dirigenziale del 26 maggio 2023 n. 47, nelle more della pubblicazione dell’Ordinanza suddetta, tutto il territorio regionale è stato definito Area Delimitata in eradicazione dalla Flavescenza dorata e che negli Allegati 2 e 3 del medesimo provvedimento sono riportati gli elenchi dei Comuni ricompresi nell’Area Infestata e nell’Area Cuscinetto.
Preso atto dei risultati dell’attività di monitoraggio diffuso effettuata dall’Unità Organizzativa Fitosanitario nel 2023 e negli anni precedenti, i quali evidenziano una presenza generalizzata sia della malattia che del vettore Scaphoideus titanus sul territorio regionale, pur quanto disomogenea.
Ritenuto necessario aggiornare l’Area Delimitata in eradicazione suddetta e l’elenco dei Comuni ricompresi nella Area Infestata e nella Area Cuscinetto, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 5 dell’Ordinanza del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 n. 4, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento.
Preso atto che le operazioni di eliminazione delle fonti di inoculo della malattia e gli interventi per il controllo del vettore devono essere eseguiti in modo tempestivo e generalizzato e che l’ulteriore diffusione della Flavescenza dorata è un rischio concreto che minaccia gravemente il comparto vitivinicolo e vivaistico della Regione;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 1997. Vista la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
DECRETA
- Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente
- Di approvare Allegato A “Zonadelimitata_2024”, Allegato B “Comuni_zona_infestata_2024”, Allegato C “Comuni_zona_cuscinetto_2024” e Allegato D “Modalità_interventi”, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- L’istituzione dell’Area Delimitata in eradicazione dalla Flavescenza dorata ai sensi dell’Ordinanza del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 4, come rappresentata in cartografia nell’Allegato A e in dettaglio negli Allegati B e C. L’Area Delimitata è costituita da:
- una Zona Infestata che ricomprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni elencati nell’Allegato B;
- una Zona Cuscinetto che ricomprende una porzione del territorio amministrativo di taluni Comuni confinanti con la Zona infestata, elencati nell’Allegato C, per una profondità di 500 m.
- In tutto il territorio ricadente nell’Area Delimitata, ogni proprietario o conduttore di piante di vite a qualunque titolo, professionale e non, è obbligato ad eliminare tutte le piante che manifestano sintomi riconducibili alla Flavescenza dorata. Durante la stagione vegetativa, tale operazione deve essere eseguita tempestivamente con l’estirpazione o, in via transitoria, con la capitozzatura dei ceppi. In quest’ultimo caso, i polloni e i ricacci devono essere prontamente eliminati fino al momento dell’effettivo estirpo che dovrà comunque avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Inoltre, tutti gli appezzamenti vitati che manifestano un’incidenza di viti sintomatiche superiore al 20% delle piante vive presenti devono essere completamente e tempestivamente estirpati.
- In tutto il territorio regionale, ogni proprietario di vigneti in stato di abbandono o di superfici ex-vitate in cui sono presenti selvatici di vite, è obbligato a sradicare tempestivamente tutte le piante del genere Vitis presenti al fine di eliminare i potenziali serbatoi della malattia. Ai fini del presente Decreto si considerano vigneti in stato di abbandono gli appezzamenti vitati nei quali non sono svolte operazioni agronomiche e interventi fitosanitari ordinari da almeno un’annata viticola.
Anche i Gestori pubblici o privati, responsabili dell’esecuzione degli interventi di manutenzione e bonifica nelle aree non agricole, sono obbligati a provvedere tempestivamente all’eliminazione delle piante del genere Vitis laddove presenti lungo i bordi stradali, le aree fluviali, le aree incolte, le massicciate ferroviarie e autostradali.
- In tutto il territorio ricadente nell’Area Delimitata, ogni proprietario o conduttore di piante di vite a qualunque titolo, professionale e non, è obbligato ad eseguire dei trattamenti per contenere le popolazioni dello Scaphoideus titanus, vettore della Flavescenza dorata, sin dal primo anno di impianto del vigneto.
I periodi riferimento entro i quali vanno eseguiti i trattamenti obbligatori sono individuati dall’UO Fitosanitario in base all’evoluzione degli stadi giovanili dell’insetto, rilevati con metodi di indagine fenologica affidabili in vari ambienti ed altimetrie del territorio regionale. Tali periodi sono vincolanti e sono comunicati attraverso i Bollettini di difesa integrata della vite pubblicati nel sito istituzionale della Regione Veneto.
La numerosità dei trattamenti obbligatori, in conformità alla strategia di lotta raccomandata dall’U.O. Fitosanitario di cui al successivo p.to 7), è diversificata come segue:
- Due interventi nei vigneti in gestione integrata, obbligatoria e volontaria, così come disposto al p.to 7), lett. a);
- Tre interventi nei vigneti in gestione biologica ai sensi del (UE) 2018/848, a distanza di 7-12 giorni l’uno dall’altro, così come disposto al successivo p.to 7), lett .b);
- Tre interventi, a distanza di 7-12 giorni l’uno dall’altro, in tutte le altre fattispecie non ricomprese ai precedenti punti a) e b), incluse le combinazioni che prevedono sia l’impiego di sostanze attive di sintesi che di sostanze ammesse per il biologico, tra quelle specificate al successivo p.to 7).
Le modalità di preparazione ed esecuzione dei trattamenti obbligatori sono elencate nell’Allegato D.
- Le strategie di lotta raccomandate dall’U.O. Fitosanitario sono le seguenti:
- Nei vigneti in gestione integrata, obbligatoria e volontaria:
a1) per il 1° trattamento, una delle sostanze attive ammesse contro l’avversità Scaphoideus titanus riportate nella scheda Vite delle Linee Tecniche di Difesa Integrata regionali vigenti o il Sulfoxaflor, ad esclusione di quelle impiegabili per la difesa biologica;
a2) per il 2° trattamento, esclusivamente una sostanza attiva tra Deltametrina, Esfenvalerate, Etofenprox, Lambda-cialotrina e Tau-fluvalinate.
- Nei vigneti in gestione biologica ai sensi del (UE) 2018/848:
b1) per il 1° trattamento, una delle sostanze attive ammesse in biologico contro l’avversità Scaphoideus titanus riportate nella scheda Vite delle Linee Tecniche di Difesa Integrata regionali vigenti. Oltre alle sostanze attive insetticide è consentito l’impiego del caolino, come indicato nel DTU n. 29 del Comitato Fitosanitario Nazionale del 13/12/2022;
b2) per il 2° e 3°trattamento, esclusivamente le Piretrine naturali;
- I prodotti insetticidi formulati devono essere registrati per l’impiego contro lo Scaphoideus titanus o contro le cicaline in genere. Devono sempre essere rispettate le limitazioni d’uso riportate in etichetta, i Regolamenti comunali sull’uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e gli indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari (D.G.R. n. 1082/2019, Allegato A), per evitare contaminazioni o danni alle persone, alle piante e agli animali non bersaglio e all’ambiente. Nei bordi degli appezzamenti vitati, nei casi in cui ricorrano le suddette limitazioni e non sia possibile applicare alcuna delle sostanze
attive ammesse contro lo Scaphoideus titanus specificate al precedente p.to 7), è consentito l’utilizzo del caolino per tutelare le fasce di rispetto.
- È vietato eseguire trattamenti con prodotti fitosanitari tossici o con restrizioni d’uso per le api e gli insetti pronubi durante la fioritura della vite e del cotico erboso sottostante il Questa tipologia di prodotti formulati è ammessa solo successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso o sua completa essicazione (L.R. n. 41 del 06/12/2017, art. 9, comma 4).
- La tracciabilità dei trattamenti eseguiti deve essere garantita da tutti gli utilizzatori di prodotti fitosanitari, professionali e non.
- In tutto il territorio regionale, ogni proprietario o conduttore a qualunque titolo di impianti destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione del genere Vitis è obbligato ad eseguire tre interventi con le sostanze attive specificate al precedente to 7), lett. a1), nei campi di Piante Madri Marze (PMM), Piante Madri Portainnesti (PMP) e nei barbatellai, nei periodi individuati dall’U.O. Fitosanitario e comunicati specificatamente alle imprese vivaistiche.
- Le OO.PP., le OO.SS. e tutti i portatori di interesse sono tenuti a collaborare attivamente con l’U.O. Fitosanitario al fine di divulgare le misure di lotta previste dal presente Decreto e contribuirne all’attuazione consapevole e generalizzata.
- L’U.O. Fitosanitario si riserva la facoltà di adottare ulteriori misure laddove esistano delle situazioni particolarmente a rischio di diffusione della Flavescenza dorata.
- L'inosservanza delle prescrizioni disposte col presente Decreto è perseguita:
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro, ai sensi dell'art. 55, comma 15, del D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19;
- con la sospensione dell’erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e dello sviluppo rurale fino all’adempimento delle prescrizioni;
- con la limitazione della potenzialità produttiva delle superfici vitate interessate fino all’adempimento delle prescrizioni.
- A fronte di omissione, anche parziale, delle disposizioni emanate con Ordinanza del Direttore dell’U.O. Fitosanitario relative all’estirpazione totale o parziale di appezzamenti vitati, il medesimo Ufficio può procedere all’attuazione delle stesse in via sostitutiva con le modalità previste all’articolo 32, comma 3, del D.lgs. n. 19 del
- Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio
- I Decreti Dirigenziali del 26 maggio 2023 n. 47 e del 29 maggio 2023 n.48 sono abrogati con l’adozione del presente provvedimento.
- Di dare atto che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro il termine di decadenza di 60 giorni dall’avvenuta conoscenza oppure alternativamente presentare ricorso al Capo dello Stato entro il termine di decadenza di 120 giorni dall’avvenuta conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice ordinario, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro i limiti prescrizionali per l’impugnazione del provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Il presente Decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e on-line nel sito ufficiale dell’U.O. Fitosanitario.
Il direttore
dott. Lucio Della Bianca