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ICI

descrizione del Servizio  Descrizione del Servizio


L’Ici è un’imposta istituita con D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 dovuta dai possessori di immobili ubicati nel territorio comunale.

L’Ici deve essere versata annualmente sulla base delle aliquote deliberate dal Comune e deve essere pagata da tutti i cittadini che possiedono uno o più immobili o che sono titolari di un diritto reale (uso, usufrutto, abitazione) sugli stessi. L'entità dell'imposta è in relazione al valore catastale degli immobili; per le aree edificabili l'imposta si calcola sul valore venale di mercato. I versamenti d'imposta effettuati in un determinato anno sono relativi all'anno medesimo.

E' soppresso l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni di variazione (art. 37 co. 53 D.L. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006), salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni che comportino un diverso ammontare dell'imposta e per le quali non sono applicabili le procedure telematiche (denuncia di inagibilità, inabitabilità, passaggio da terreno agricolo ad area edificabile e viceversa, ecc.)

Per informazioni e chiarimenti dei casi specifici contattare l'ufficio tributi.


ESENZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE  

Il D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito in L. 24/07/2008 n. 126, ha introdotto l'esenzione ICI per le unità immobiliari classificate nelle categorie A2-A3-A4-A5-A6-A7 adibite ad abitazioni principale del soggetto passivo, come tale definita dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

L'esenzione ICI è, altresì, applicabile alle pertinenze che si considerano parti integranti dell’abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto fino ad un massimo di due unità, purché insistenti nell’area del lotto o nel corpo dell’abitazione principale e  alle unità immobiliari che il Comune, con proprio regolamento, ha assimilato all'abitazione principale:

  •      l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di entro il secondo  grado in linea retta (art. 6 del Regolamento Comunale);
  •       l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata( art. 6 del regolamento Comunale);

Per godere   dell’esenzione del pagamento quale abitazione principale il contribuente deve sempre produrre apposita dichiarazione sostitutiva come previsto nel suddetto Regolamento Comunale, alla data  da   cui decorrono le fattispecie e deve dare comunicazione scritta agli Uffici, quando le stesse vengono a cessare.

CHI E' TENUTO AL PAGAMENTO:

Continuano a pagare l'imposta i proprietari o i titolari di altri diritti reali (uso, usufrutto, abitazione) di:

- fabbricati appartenenti alle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze,

- immobili non adibiti ad abitazione principale,

- terreni agricoli,

- altri immobili (negozi, uffici, studi, opifici),

- aree edificabili,

- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti non previsti dal regolamento comunale.

Come si utilizza  Come si Utilizza


Per chi è tenuto al pagamento, le aliquote per l'anno 2010 sono:

Aliquota ordinaria                         6,5 per mille

Aliquota per abitazione principale    4,5 per mille

Detrazione abitazione principale      € 103.30

Versamento minimo previsto dal
Regolamento ICI                          €   10,33

 

VERSAMENTI

I versamenti possono essere effettuati sul c/c n. 88681994 intestazione 1^ riga -EQUITALIA NOMOS SPA,
intestazione 2^ riga - SALGAREDA-TV-ICI,
oppure con Mod. F24 in qualsiasi banca e/o posta senza addebito di spesa utilizzando i codici:
- cod. Ente : H706
- cod. tributo: 3901 abitazione principale; 
                    3902 terreni agricoli; 
                    3903 aree fabbricabili; 
                    3904 altri fabbricati,

 secondo le seguenti scadenze:
  • 1^ rata entro il 16 giugno 2010 per un importo pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
  • 2^ rata 16 dicembre 2010 a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.


 In alternativa il contribuente potrà versare l’intera imposta dovuta per l’anno 2010 in un’unica soluzione entro la scadenza prevista per l’acconto, indicando sul bollettino di c/c postale o sul mod. F24 che si tratta di versamento sia per acconto che per saldo.


AREE FABBRICABILI

I valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili per  zone omogenee, espresse in mq. e mc. a seconda della tipologia e secondo le destinazioni urbanistiche, sono i seguenti:

AREA INDUSTRIALE DA URBANIZZARE     € 30,00/ mq.

AREA INDUSTRIALE URBANIZZATA         € 53,00/ mq.

AREA RESIDENZIALE DA URBANIZZARE
(LOCALITA’ VIGONOVO)                       € 52,00/ mc.

AREA RESIDENZIALE DA URBANIZZARE
(SALGAREDA CAPOLUOGO)                    € 41,00/ mc.

AREA RESIDENZIALE DA URBANIZZARE
(FRAZIONI)                                        € 35,00/ mc.

AREA RESIDENZIALE URBANIZZATA
(LOCALITA’ VIGONOVO)                        € 75,00/ mc.

AREA RESIDENZIALE URBANIZZATA
(SALGAREDA CAPOLUOGO)                     € 64,00/ mc.

AREA RESIDENZIALE URBANIZZATA
(FRAZIONI)                                         € 58,00/ mc.
Dove rivolgersi  Dove Rivolgersi
Ufficio Tributi
Via Roma, 111 - Salgareda
Tel. 0422-807042
Fax 0422-807761
Orario:
Mattina: Lunedì, Mercoledì e Venerdì 9.00 - 12:30
Lunedì     15:00 - 16:00
Mercoledì 15:00 - 18:00

E-mail: tributi@comune.salgareda.tv.it
documenti da presentare  Documenti da Presentare


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